Le Associate possono essere:
ordinarie, corrispondenti e sostenitrici.
POSSONO ESSERE SOCI ORDINARI
- Le Banche, i Soggetti Operanti nel Settore Finanziario ai sensi degli artt. 106 e seguenti del D.lgs. 385/1993 ("TUB"), gli Istituti di Pagamento ai sensi degli artt. 114-bis e seguenti TUB e gli Istituti di Moneta Elettronica ai sensi degli artt. 114-sexies e seguenti TUB, in qualsiasi forma costituiti, anche se aventi sede in Stato estero purché dotati di rappresentanza stabile nel territorio italiano.
- Le Società che abbiano i seguenti requisiti:
- essere costituiti nella forma giuridica di società di capitali;
- essere iscritti da almeno trentasei mesi nel competente registro delle imprese;
- avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori ad euro 2.000.000;
- che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggetti alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa;
- che operino in modo continuativo nel campo dei finanziamenti alla famiglia di carattere immobiliare e di consumo, dei servizi di pagamento, di locazione finanziaria, renting e godimento di beni di consumo, di credito e servizi di pagamento tra pari.
Possono essere ammesse, pur non avendo i requisiti di cui alle lettere b) e c), le Società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori ad euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.
- Le Società controllanti altre società che abbiano le caratteristiche richieste per i soci ordinari.
POSSONO ESSERE SOCI CORRISPONDENTI
Le società che non avendo i requisiti di cui sopra abbiano capitale versato e riserve disponibili superiori ad euro 500.000.
Non è ammessa l’adesione in qualità di socio corrispondente per le società che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio ordinario. Qualora il socio corrispondente acquisti tutti i requisiti previsti per i soci ordinari ne acquista a tutti gli effetti la qualifica. Decorsi trentasei mesi dalla data di associazione il socio corrispondente che non possegga tutti i requisiti per essere considerato socio ordinario, viene escluso dall’associazione, salva la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di consentirne la permanenza, a tempo determinato e con delibera da assumere con scadenza biennale.
POSSONO ESSERE SOCI SOSTENITORI
Le società che svolgano attività connesse, affini o strumentali rispetto a quelle dei soci ordinari, e che abbiano i seguenti requisiti:
- essere costituite nella forma giuridica di società di capitali;
- essere iscritte nel competente registro delle imprese da almeno trentasei mesi;
- avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori a euro 100.000;
- che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggette alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa.
Possono essere ammesse, pur non avendo i requisiti di cui alle lettere b) e c), le società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori ad euro 500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.